Accesso civico - RIESAME PER L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

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Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

In alternativa, alla richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche a IVe s.r.l. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se egli ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo a IVe s.r.l. Se IVe s.r.l. non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (trenta giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del difensore civico sono sospesi.

Si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L’istanza, debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

 

Sede legale: San Marco 4136, 30124 Venezia | P.I. 00351420278

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