Accesso civico

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Riferimenti normativi: Articolo 5, comma 1 e 4, D.Lgs. 33/2015

Aggiornamento: Tempestivo

Data di aggiornamento 27 giugno 2019

 

Che cos’è
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che La Immobiliare Veneziana srl (IVe), quale società controllata dal Comune di Venezia, ha omesso di pubblicare pur essendone obbligata, e gli altri atti e dati in possesso di IVe.

 

Esistono due tipologie di accessi civici:

 

a) Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013)

b) Accesso civico generalizzato contenente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013)

 

Come esercitare il diritto

Il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

L'istanza non deve essere motivata, può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata all’Organo Amministrativo o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria):


•    tramite posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
•    tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
•    tramite posta ordinaria a La Immobiliare Veneziana srl, c/o VEGA Parco Scientifico - Edificio Pegaso, Via delle Industrie n.15, 30175 Marghera (Venezia)
•    tramite fax al n. 041 922260
•    direttamente presso gli uffici della Società

 

Le istanze se trasmesse per via telematica devono rispettare i seguenti requisiti e condizioni:

  1. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
  2. l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  3. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
  4. trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
    L'istanza presentata a mezzo posta, fax o direttamente all'Ufficio, che non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il procedimento

Nei casi di accesso civico di dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile della Trasparenza provvederà all’istruttoria della pratica, alla immediata trasmissione dei dati, documenti o informazioni non pubblicate all’operatore e alla trasmissione entro 30 giorni degli stessi o del link alla sottosezione di amministrazione trasparente ove sono stati pubblicati; in caso di diniego esso va comunicato entro il medesimo termine di 30 giorni.

Nei casi di accesso civico universale il responsabile dell’ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, su delega dell’Organo Amministrativo, provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati, cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico, i quali possono formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione dell’accoglimento dell’istanza al contro interessato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. In quanto in base al comma 9 dell’art.5, in tale ipotesi (accoglimento nonostante l’opposizione) il controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (comma 7), ovvero al difensore civico (comma 8).

In base al comma 6 dell’art.5 “il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato”; inoltre “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis”.

 

Ritardo o mancata risposta

Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento (venti giorni) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.

 

Tutela dell’accesso civico

In ogni caso, l’istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell’amministrazione che avverso la decisione sull’istanza di riesame, oltre che anche al Garante per la tutela della privacy.

•    responsabile della trasparenza: Alessandra Bolognin direttore - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
•    titolare del potere sostitutivo: Alessandra Bolognin direttore - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ai sensi dell’articolo 13 del dlgs 196/2003, La Immobiliare Veneziana srl informa che: il trattamento dei dati conferiti con la richiesta di accesso civico sono finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del dlgs196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per La Immobiliare Veneziana srl. Titolare del trattamento è La Immobiliare Veneziana srl; incaricato del trattamento è il personale aziendale ivi preposto.

 


L'accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs n.33/2013) è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. Pertanto con tale diritto il privato può chiedere a La Immobiliare Veneziana srl di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, rispetto ai quali IVe srl non abbia provveduto alla dovuta pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; non deve essere motivata; è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza di La Immobiliare Veneziana srl.

L'istanza può essere redatta sul  pdf modulo (92 KB) appositamente predisposto.

Il Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza di La Immobiliare Veneziana srl dovrà concludere il procedimento di accesso civico entro 30 giorni dalla presentazione da parte del privato.

 


L'accesso civico generalizzato contenente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2,del D. Lgs n. 33/2013), è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5-bis dello stesso D. Lgs. n. 33/2013.

L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano residente nel territorio dello Stato; non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.

L'istanza va presentata, alternativamente, all’Organo Amministrativo o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria) di La Immobiliare Veneziana srl.

Nell’istanza è necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

L'istanza può essere redatta sul    pdf modulo richiesta di accesso generalizzato (969 KB) appositamente predisposto.

 


Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

In alternativa, alla richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche a IVe s.r.l. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se egli ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo a IVe s.r.l. Se IVe s.r.l. non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (trenta giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del difensore civico sono sospesi.

Si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L’istanza, debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

 


 La Determinazione Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articoli 5 e 5-bis d-lgs. N. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede l’istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l’elenco, l’oggetto, la data, l’esito e la data della decisione.

 

pdf Registro accessi (174 KB)

Sede legale: San Marco 4136, 30124 Venezia | P.I. 00351420278

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